Accordo Ministero dell'Interno 16.11.2010, prot. n. 7575.
1. L'individuazione delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento del test sarà effettuata dal Prefetto territorialmente competente attraverso la stipula di un protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei seguenti criteri:
a) Articolazione in reti territoriali e sedi operative.
b) Collocazione geografica in relazione all'eventuale bacino d'utenza.
c) Percentuale dei docenti di italiano che abbiano frequentato corsi di aggiornamento e formazione in Italiano Lingua seconda.
d) Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di ricerca e di innovazione nel campo dell'insegnamento/apprendimento dell'italiano come lingua seconda.
e) Percentuale degli stranieri frequentanti negli ultimi due anni.
f) Dotazione informatica.
2. Lo svolgimento del test avviene presso i Centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'art. 1, comma 632 della L.296/96 e successive modifiche ed integrazioni. In attesa della completa riorganizzazione dei Centri, di cui all'art. 64, comma 4, lett. f) della L.133/08, lo svolgimento del test si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP), di cui all'OM 455/97.
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