Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo IV - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 2 - Il diritto di stabilimento
(ex articolo 46 del TCE)
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.
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