Trattato 30.03.2010
Parte Terza - Politiche e azioni interne dell'Unione
Titolo IV - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 2 - Il diritto di stabilimento
(ex articolo 45 del TCE)
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
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