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Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 02.03.2010

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. (G.U. 20.03.2010, n. 66 - S.O. n. 56)

Art. 8 - Il provvedimento finale

1. Il Consiglio, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, può a seguito del relativo esame:

• richiedere al Responsabile del Procedimento ulteriori approfondimenti o un supplemento di istruttoria;

• convocare in audizione le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici, le SOA nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso;

• disporre il provvedimento finale.

2. In caso di supplemento di istruttoria, il Responsabile del Procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, con la riapertura dei termini.

3. In caso di audizione, da esperirsi secondo le modalità di convocazione di cui all'articolo 4, comma 4, i rappresentanti delle parti illustrano al Consiglio la propria posizione in merito al procedimento.

4. Il provvedimento finale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i., adeguatamente motivato, dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Consiglio, in relazione alle risultanze dell'istruttoria e dell'eventuale audizione, nonché il termine di pagamento della sanzione. La deliberazione, inoltre, dovrà indicare il termine e l'Amministrazione a cui è possibile ricorrere.

5. L'Autorità provvede a notificare alle parti interessate il provvedimento finale e, nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato anche la sospensione dalle gare dell'Operatore Economico coinvolto, l'U.O. competente procede tempestivamente all'iscrizione dell'Impresa nel Casellario Informatico.

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