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Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 02.03.2010

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. (G.U. 20.03.2010, n. 66 - S.O. n. 56)

Art. 7 - La comunicazione del termine della fase istruttoria del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, analizzata la documentazione agli atti, invia alle parti del procedimento una comunicazione contenente la data del termine per l'acquisizione degli ulteriori elementi probatori, per la richiesta motivata di audizione in Consiglio e per ogni eventuale ulteriore difesa, nonché un'indicazione sintetica delle principali risultanze istruttorie.

2. Il termine di cui al comma precedente non potrà risultare superiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. All'esito dell'istruttoria l'ufficio competente sottopone la questione al Consiglio per la relativa decisione.

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