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Decreto MIUR - DDG 11.03.2010.

Formula iniziale

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;

VISTO il D.M. 42 dell'8 aprile 2009, con cui sono stati disposti l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;

VISTO il D.M. 56 del 28 maggio 2009, con cui vengono costituite le graduatorie di circolo e di istituto per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;

VISTA la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4 quinquies, secondo cui, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso;

CONSIDERATO che il personale docente ed educativo che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posto di insegnamento o classe di concorso, ad eccezione di quello di religione cattolica, può usufruire, a norma del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, dell'istituto della "mobilità professionale" per passare ad altro posto di ruolo o ad altra classe di concorso;

CONSIDERATO che il citato personale che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della rel

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