Decreto MIUR - DDG 11.03.2010.
1) Il personale docente ed educativo, iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso è depennato, in applicazione dell'art. 1, comma 4 quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, dalle citate graduatorie ad esaurimento e dalle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di I fascia dove eventualmente sia iscritto.
2) Il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica e che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, non è destinatario del depennamento previsto per il personale di cui al comma 1 che, invece, può fruire dell'istituto della mobilità professionale, a norma del vigente C.C.NL. del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.
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