IperTesto Unico IperTesto Unico

C.M. Ministero dell'economia e delle finanze 19.05.2010, n. 22

Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Ulteriori istruzioni.

In seguito alle problematiche evidenziate da alcune Amministrazioni concernenti l'istituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance nonché la corresponsione dell'indennità al componente o ai componenti nonché al personale assegnato alla struttura tecnica di supporto, si forniscono ulteriori indicazioni facendo seguito alla circolare n. 18 del 16 aprile 2010 .

Infatti, i tempi necessari per il perfezionamento dell'iter procedurale del provvedimento di organizzazione e funzionamento dell'organismo in questione, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, determinerebbero un vuoto operativo nella attività di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni, atteso che l'articolo 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha abrogato la vigente normativa in materia.

Pertanto, al fine di consentire la ripresa delle suindicate attività e per agevolare le Amministrazioni, si ritiene che le stesse possano costituire l'O.I.V. con apposito decreto del Ministro.

Tale provvedimento dovrà limitarsi ad individuare l'organo monocratico o collegiale dell'organismo nonché ad indicare la struttura tecnica permanente, di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo come sostitutiva dell'ufficio di supporto dei preesistenti S.E.C.I.N.

Analogamente, nelle more dell'emanazione del regolamento, il trattamento economico o l'indennità accessoria da corrispondere al componente o ai componenti dell'organo ed al personale assegnato alla struttura tecnica permanente, potrà essere determinata con decreto del Ministro in misura non superiore a quella in godimento presso i soppressi S.E.C.I.N.

Resta fermo che la previsione di nuovi o diversi criteri adottabili per l'individuazione delle misure retributive, potranno essere definiti solo in sede di predisposizione

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.