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CCNL 19.05.2010

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 maggio 2010 per il personale dirigente dell'area V quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007. (G.U. 04.08.2010, n. 180)

Titolo VI - Responsabilità disciplinare

Art. 21 - Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L'Amministrazione o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

a) sette mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

b) sei mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

c) cinque mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

d) quattro mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

e) tre mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

f) due mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento da parte del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione di quella di risultato.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione nei ruoli. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'amministrazione non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo cor

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