CCNL 19.05.2010
Titolo VI - Responsabilità disciplinare
1. Il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato, è reintegrato in servizio dalla data della sentenza che ha dichiarato l'illegittimità o l'ingiustificatezza, anche in soprannumero rispetto all'organico regionale. Il soprannumero è temporaneo e riassorbibile a seguito di eventuali cessazioni dal servizio che dovessero verificarsi a qualunque titolo. Allo stesso dirigente è garantito un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento, nonché il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo del licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento stesso.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.
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