Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
1. L'articolo 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 8, è sostituito dal seguente: "8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3";
c) l'articolo 25, comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.".
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
4. L'articolo 10, comma 2-quinquies, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente: "2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provv
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