Decreto legislativo 02.07.2010, n. 104
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
"Art. 83.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;
c) all'articolo 84, primo comma, le parole: ", la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato" sono soppresse.
2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, primo comma, le parole: "sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di eleggibilità";
b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23.
Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";
c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: "Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e della Corte di appello" e, al primo comma, le parole: "Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Consiglio regionale e la Corte d'ap
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