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Regolamento INPDAP 17.06.2010

Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'I.N.P.D.A.P..

Titolo III - Ricorsi

Art. 30 - Ricorsi e controversie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento è ammesso ricorso da presentare con raccomandata A.R. alla Direzione Regionale INPDAP competente per territorio entro quindici giorni dalla adozione del provvedimento impugnato. Per le Province Autonome il ricorso contro gli atti adottati dagli Uffici Provinciali di Trento e di Bolzano, va presentato al Direttore Generale.

2. Tali ricorsi sono decisi nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

3. Nel caso di controversia relativa ai provvedimenti adottati dall'Ufficio Provinciale o Territoriale ovvero dalla Direzione Regionale, il foro competente è quello del capoluogo della provincia dove è sito l'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP competente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del presente regolamento.

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