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Regolamento INPDAP 17.06.2010

Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'I.N.P.D.A.P..

Titolo II - Erogazione e gestione del contratto di mutuo

Capo II - Gestione del contratto di mutuo

Art. 29 - Dichiarazioni non veritiere

1. Il contratto di mutuo è risolto in qualunque momento qualora sia stato stipulato sulla base di dichiarazioni non veritiere o qualora siano stati violati gli obblighi assunti nella domanda di concessione e nel relativo contratto; in tali ipotesi si applica una penale del 3% della somma mutuata.

2. Gli Uffici Provinciali e Territoriali procedono al controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Dalla data di ricezione della formale comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo e sino a quella del versamento della somma richiesta, il mutuatario è tenuto a corrispondere, sull'importo del residuo debito, oltre alla penale di cui al comma 1, gli interessi nella misura prevista nel contratto di mutuo, maggiorati di due punti come previsto dall'art. 22, comma 1.

4. Sono a carico del mutuatario anche le spese sostenute dall'INPDAP per la risoluzione del contratto e il recupero delle somme dovute.

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