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Regolamento INPDAP 17.06.2010

Regolamento per l'erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'I.N.P.D.A.P..

Titolo II - Erogazione e gestione del contratto di mutuo

Capo II - Gestione del contratto di mutuo

Art. 26 - Residenza

1. Il mutuatario, o i mutuatari nell'ipotesi di cointestazione del contratto di mutuo, deve acquisire, entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, la residenza presso l'unità abitativa oggetto del finanziamento, fornendone prova all'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP che ha erogato il finanziamento mediante produzione del relativo certificato, pena la risoluzione del contratto medesimo. Si deroga a detto limite temporale qualora l'iscritto intestatario del mutuo, dopo la stipula del contratto, sia trasferito d'ufficio ad una sede di lavoro ubicata in altra provincia.

2. È fatto obbligo, pena la risoluzione del contratto, di comunicare all'Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, nel termine di 30 giorni, ogni variazione di residenza o di domicilio eletto. Nel caso di trasferimento all'estero deve, comunque, essere eletto domicilio nel territorio dello Stato italiano. In difetto, si intende eletto domicilio presso la Segreteria Comunale del luogo ove è ubicato l'immobile oggetto del finanziamento.

3. È fatto obbligo al mutuatario di mantenere la residenza per cinque anni presso l'immobile per il quale è stato richiesto il mutuo, salvo che abbia provveduto all'estinzione anticipata del mutuo o che sia stato trasferito d'ufficio in una sede di lavoro ubicata in altra provincia.

4. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti del presente articolo, il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia ad ordin

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