Regolamento INPDAP 17.06.2010
Titolo II - Erogazione e gestione del contratto di mutuo
Capo II - Gestione del contratto di mutuo
1. È consentita, a richiesta del mutuatario o dei familiari succeduti nella titolarità del mutuo, la sospensione dell'ammortamento, per una durata massima di due rate di ammortamento, nei seguenti casi:
a) grave malattia del mutuatario (o del coniuge, se titolare di reddito), che ne abbia ridotto la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
b) decesso del mutuatario.
2. La durata massima della sospensione è di due rate del piano d'ammortamento e in caso di concessione della sospensione sono applicati, dalla decorrenza della concessione stessa, interessi semplici nella misura del tasso d'interesse applicato al contratto di mutuo maggiorato di 1 punto.
3. La richiesta di sospensione va rivolta al competente Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP, il quale provvede, con apposita determinazione, informandone la relativa Direzione Regionale e la Direzione Centrale Credito Investimenti e Patrimonio.
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