Regolamento INPDAP 17.06.2010
Parte seconda - Prestiti pluriennali
Titolo II - Criteri specifici per l'erogazione
Capo II - Prestiti decennali
Il prestito può essere richiesto per malattia del coniuge, dei figli, dei genitori e dei genitori del coniuge dell'iscritto.
Il Dirigente dell'Ufficio Provinciale o Territoriale competente all'erogazione del prestito valuterà l'importo da erogare, tenuto conto della gravità della malattia e della documentazione esibita, in relazione alle ulteriori cure e terapie da effettuare, nonché dell'incidenza delle spese sul bilancio familiare.
Si prescinde dalla documentazione di spesa e si prevede la concessione dell'importo massimo erogabile nei casi di infermità croniche che comportino la perdita di autosufficienza.
Documentazione da allegare alla domanda:
a) autocertificazione dello stato di famiglia;
b) certificati, referti, cartelle cliniche, ecc. dai quali si evincano la diagnosi e la gravità della malattia che ha comportato (allegare copie autenticate delle ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'estero;
c) autocertificazione che attesti il rapporto di parentela con l'iscritto se trattasi di familiari, fra quelli previsti, non compresi nello stato di famiglia.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.