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Legge 24.06.2010, n. 107

Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche. (G.U. 13.07.2010, n. 161)

Art. 3 - Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità

1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.

2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.

3. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.

4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».

5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.

6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità co

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