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Legge 24.06.2010, n. 107

Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche. (G.U. 13.07.2010, n. 161)

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.

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