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Legge 30.12.2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (G.U. 14.01.2011, n. 10 - S.O. n. 11)

Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Art. 21 - Comitato nazionale per la valutazione della ricerca 51

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

2. Il CNVR, in particolare:

a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del

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