Legge 30.12.2010, n. 240
Titolo III - Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione , secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo e' destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni. Le attività del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 50
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