D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277
Capo I - Disposizioni comuni
1. Le risorse disponibili sono destinate:
1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all'articolo 9, comma 1, della legge;
2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge.
2. Le quote percentuali da destinare alle diverse tipologie di azione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 9, comma 1, della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo articolo 9, comma 1, primo alinea, sulla base dei seguenti criteri:
a) numero medio delle richieste di finanziamento ricevute nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione;
b) numero medio di progetti approvati e positivamente conclusi nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia di azione.
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