D.P.C.M. 23.12.2010, n. 277
Capo I - Disposizioni comuni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) ufficio: il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all'articolo 9 della legge;
c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;
d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale;
e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare;
f) sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;
g) collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto
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