IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Economia e delle finanze 08.08.2010

Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. (G.U. 14.12.2010, n. 291)

Art. 6 - Pagamenti derivanti da sentenze di condanna aventi efficacia esecutiva sopravvenute nell'anno

1. Le Amministrazioni procedono ad aggiornare il programma dei pagamenti di cui all'art. 3, in presenza di nuovi oneri derivanti da provvedimenti di condanna aventi efficacia esecutiva.

2. Le Amministrazioni procedono al tempestivo pagamento delle spese, adottando, in caso di insufficienza degli stanziamenti, tutte le misure per il reperimento delle risorse nell'ambito di quelle comunque disponibili, secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emanata in esecuzione dell'art. 9, comma 1-quater, del decreto-legge n. 185 del 2008. Le spese derivanti da sentenze di condanna aventi efficacia esecutiva, inserite nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3, devono riguardare esclusivamente l'Amministrazione che adotta il pagamento, non potendo in nessun caso ammettersi pagamenti di somme dovute da amministrazioni terze.

3. In assenza di disponibilità nel pertinente capitolo di bilancio, il dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere da regolare in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.