D.M. Economia e delle finanze 08.08.2010
1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3, corredato dall'illustrazione delle misure organizzative proposte, distinte per singolo centro di responsabilità, deve garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e il rispetto delle procedure di spesa. Le misure organizzative di livello centrale e periferico volte a garantire la tempestività dei pagamenti devono essere adottate con decreto del Capo Dipartimento e comunicate al competente Ufficio centrale del bilancio.
2. Ciascuna Amministrazione adotta le misure ritenute più idonee al fine di garantire la tempestività dei pagamenti anche delle proprie strutture periferiche.
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