IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNQ 09.10.2009

Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008. (G.U. 20.10.2009, n. 244)

Capo I - Comparti regioni - Autonomie locali e Servizio sanitario nazionale

Art. 4 - Ripartizione delle prerogative sindacali nel Comparto Servizio sanitario nazionale

1. È confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettera i). Tale contingente, complessivamente pari a trecentottanta distacchi, è ripartito secondo la tavola n. 5 allegata.

2. È confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a novanta minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di trenta minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.

3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura pari a quarantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.

4. La quota di permessi di cui al comma 3 è ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di diciannove minuti per dipendente in servizio

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.