CCNQ 09.10.2009
Capo I - Comparti regioni - Autonomie locali e Servizio sanitario nazionale
1. In esecuzione dell'ordinanza ex articoli 669-terdecies e seguenti c.p.c. n. 81927 emessa dal Tribunale di Roma in data 7 luglio 2009, le prerogative sindacali di cui all'art. 2 competono, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito della definitiva conclusione del giudizio, anche al CSA regioni ed autonomie locali ed alla confederazione CISAL cui lo stesso aderisce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Conseguentemente:
a) i distacchi di cui all'art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2 allegata;
b) il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6 dell'art. 2 è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3;
c) il contingente dei permessi di cui all'art. 2, comma 7 è distribuito come indicato nella tavola n. 4.
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