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D.P.R. 20.03.2009, n. 81

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (G.U. 02.07.2009, n. 151)

Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola

Capo III - Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole

Art. 19 - Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado

1. Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. La riconduzione a 18 ore si intende applicata anche alle classi terze degli istituti professionali per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali prevista dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 25 maggio 2007, n. 41, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

2. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità.

3. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariame

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