D.P.R. 20.03.2009, n. 81
Titolo II - Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
Capo III - Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
1. Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, su deliberazione del collegio dei docenti, sulla base delle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
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