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CCNI 12.03.2009

Mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009.

Art. 3 - Uffici competenti

3.1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Uffici scolastici provinciali e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva competenza, all'attuazione del presente Contratto nelle relative modalità operative.

3.2. Le procedure selettive di cui all'articolo 6 sono organizzate dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali, secondo quanto stabilito dal presente Contratto.

3.3. Le attività di formazione di cui all'articolo 7 sono organizzate secondo il modello generale previsto dall'intesa stipulata il 20/7/2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente Contratto.

3.4. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici regionali mentre l'ambiente di apprendimento telematico, per la componente formativa a distanza, è organizzato dall'Amministrazione centrale.

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