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CCNI 12.03.2009

Mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009.

Art. 2 - Criteri generali

2.1. La mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato.

2.2. La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010 per una quota che, in prima dell'applicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è fissata in misura corrispondente a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 rispetto ai posti individuati come disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale. Detta percentuale può essere successivamente rideterminata in sede di contrattazione nazionale, prima dell'avvio di ciascuna procedura biennale, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 in relazione:

• al numero dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, riferiti alle aree interessate alle operazioni di mobilità di cui al presente contratto;

• ai posti disponibili e vacanti;

• alla serie storica dei pensionamenti".

2.3. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al precedente comma 2 sono quelli disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al momento dell'attivazione della mobilità professionale nonché quelli presuntivamente relativi all'anno scolastico immediatamente successivo.

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