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Legge 15.07.2009, n. 94

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (G.U. 24.07.2009, n. 170)

Art. 3 -

1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all'articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

2. All'articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 3), dopo le parole: «centri storici» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

3. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro»;

c) dopo il secondo comma sono aggiunt

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