D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8
1. Gli organismi stipulano i contratti a seguito di trattativa privata, ai sensi degli articoli precedenti, senza l'assistenza dell'ufficiale rogante. I contratti sono stipulati dalla struttura amministrativa e approvati dal Direttore o dai dirigenti eventualmente delegati con apposito provvedimento del Direttore.
2. In luogo dei pareri di organi esterni previsti dalla normativa vigente, viene acquisito il preventivo parere di apposita commissione, composta da personale dipendente in possesso delle specifiche professionalità, ove necessario integrata da esperti di settore in possesso dell'abilitazione di sicurezza.
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