D.P.C.M. 12.06.2009, n. 8
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono effettuarsi mediante:
a) amministrazione diretta;
b) cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale degli organismi.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
4. Le esigenze da soddisfare con il ricorso alla procedura in economia sono indicate nel relativo atto autorizzativo.
5. Nelle procedure di spesa in economia, oltre ai casi elencati all'art. 5, comma 4, si prescinde dallo svolgimento di una gara informale per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00, I.V.A. esclusa, e per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, I.V.A. esclusa. In caso di più operazioni analoghe e contestuali si ha riguardo al loro ammontare complessivo.
6. Il ricorso all'acquisizione in economia, prescindendo dallo svolgimento di una gara informale, è consentito, altresì, nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento della formalizzazione del nuovo contratto, nella misura str
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