IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 31.12.2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (G.U. 31.12.2009, n. 303 - S.O. n. 245)

Titolo VI - Il bilancio dello Stato

Capo II - Le entrate e le spese dello stato

Art. 25 bis - Introduzione delle azioni 127

1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni. 128

2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.

3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;

b) specificano la finalità della spesa in termini di:

1) settori o aree omogenee di intervento;

2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;

3) tipi di attività omogenee;

4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;

5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;

c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;

d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni c

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.