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Legge 31.12.2009, n. 196

Legge di contabilità e finanza pubblica. (G.U. 31.12.2009, n. 303 - S.O. n. 245)

Titolo VI - Il bilancio dello Stato

Capo II - Le entrate e le spese dello stato

Art. 25 - Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. 120

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, quarto periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo e terzo periodo;

c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli . 121

2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-b

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