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Nota MIUR 29.04.2009, prot. n. 3545

Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti.

Alla scrivente Direzione generale pervengono, da parte di molte istituzioni scolastiche, richieste di chiarimenti in ordine ai finanziamenti concernenti alcune voci di spesa che incidono in misura rilevante sulla gestione finanziaria delle scuole.

Una prima richiesta riguarda la possibilità di conferire supplenze brevi anche nel caso in cui la scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base, assicurate in sede di formulazione delle indicazioni per la predisposizione del programma annuale.

In proposito, si ritiene opportuno ribadire quanto già rappresentato con nota prot. n. 3338 del 25 novembre 2008 , e cioè che - ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile - va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito.

Per quanto riguarda la TARSU/TIA, il cui pagamento continua ad essere richiesto, da parte di alcune Amministrazioni comunali, alle istituzioni scolastiche, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 33-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 questo Ministero corrisponda direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il medesimo art. 33-bis precisa che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scol

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