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D.M. MIUR 08.04.2009, n. 42

Integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo

Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di prima e seconda fascia (approvata con D.M. 12 febbraio 2002, n. 11 e modificata dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143)

A -Titoli di accesso alla graduatoria

Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità

1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti punti:

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59 punti 12
per il punteggio da 60 a 65 punti 15
per il punteggio da 66 a 70 punti 18
per il punteggio da 71 a 75 punti 21
per il punteggio da 76 a 80 punti 24
per il punteggio da 81 a 85 punti 27
per il punteggio da 86 a 90 punti 30
per il punteggio da 91 a 95 punti 33
per il punteggio da 96 a 100 punti 36

2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti: punti 24

B - Servizio di insegnamen

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