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D.M. dell'Economia e delle Finanze 29.04.2009

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonché delle relative modalità di erogazione. (09A04994). (G.U. 05.05.2009, n. 102)

Art. 8 -

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, è stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente art. 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovrà essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità dei contributi statali attribuiti, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.

2. Qualora i contributi statali erogati risultino superiori alle reali necessità di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza dovrà, dagli stessi, essere riversata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, dandone comunicazione sia al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

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