D.M. dell'Economia e delle Finanze 29.04.2009
1. Non si dà luogo all'assegnazione delle quote dei contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 qualora i rispettivi enti beneficiari non provvedano al puntuale adempimento degli oneri posti a loro carico, così come individuati dagli articoli 3, 4 e 5; tali quote, pertanto, dovranno intendersi revocate;
2. Entro la fine dell'esercizio finanziario 2009, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca trasmette alle competenti Commissioni parlamentari l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi revocati, ai fini di una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto interministeriale, compatibilmente con le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, nel rispetto delle medesime finalità.
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