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Provvedimento Banca d'Italia 04.09.2008

Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsità. (G.U. 15.09.2008, n. 216)

Art. 2 - Modalità e tempi di invio delle banconote

1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente provvedimento quale Allegato 1.

2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque ricevute.

3. Le banconote sono inviate ad una delle filiali della Banca d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente provvedimento.

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