Provvedimento Banca d'Italia 04.09.2008
1. I soggetti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia tutte le banconote denominate in euro sospette di falsità ritirate dalla circolazione, unitamente ad un modulo compilato conformemente allo schema accluso al presente provvedimento quale Allegato 1.
2. Le banconote sono inviate senza indugio e comunque non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o l'unità operativa le ha comunque ricevute.
3. Le banconote sono inviate ad una delle filiali della Banca d'Italia indicate nell'Allegato 2 al presente provvedimento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.