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Provvedimento Banca d'Italia 04.09.2008

Attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia, delle banconote denominate in euro sospette di falsità. (G.U. 15.09.2008, n. 216)

Art. 1 - Soggetti obbligati a ritirare le banconote

1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsità e le trasmettono alla Banca d'Italia:

• le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);

• le Poste Italiane S.p.A.;

• la Cassa Depositi e Prestiti;

• gli istituti di moneta elettronica, di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del Testo unico bancario;

• le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza), comprese le società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

• le società di investimento a capitale variabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), del Testo unico della finanza;

• le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del Testo unico della finanza;

• le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

• gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario, le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del Testo unico bancario, i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, di cui all'art. 155, comma 4-bis del medesimo Testo unico, i cambiavalute di cui all'art. 155, comma 5, del Testo unico bancario e le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

• gli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

• gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5, del Testo unico della

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