IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Economia e Finanze 05.11.2008

Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio. (G.U. 19.12.2008, n. 296)

Formula iniziale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni in materia di esonero dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima, del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie fiscali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non economici, dalle università, dalle istituzioni ed enti di ricerca nonché dagli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'esclusione del personale della scuola;

Considerato che il comma 3 del medesimo art. 72 prevede l'elevazione dal cinquanta al settanta per cento del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che le organizzazioni individuate nel medesimo comma 3 dell'art. 72 siano costituite dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle organizzazioni non governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Tenuto conto che la medesima disp

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.