D.M. Economia e Finanze 05.11.2008
I soggetti presso i quali il personale di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, può svolgere durante l'esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche da:
1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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