Intesa PCM 20.03.2008
Le dotazioni delle risorse professionali specializzate per il sostegno sono determinate, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1, comma 605, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso le collaborazioni sopra richiamate tra Regioni, Uffici Scolastici Regionali, Enti Locali, Aziende Sanitarie ed Istituzioni scolastiche e attraverso i PEI individuali e di istituto idonei a definire appropriati interventi formativi.
La quantificazione delle dotazioni di organico da assegnare ad ogni Regione verrà determinata secondo la previsione dell'art. 2, comma 413 e 414 della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008), sulla base di un decreto interministeriale da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Tali dotazioni garantiranno soglie comuni, prossimali alla media di 1 docente specializzato ogni 2 alunni con disabilità, necessarie ad attivare la realizzazione degli interventi di integrazione scolastica e sociale secondo quanto previsto nei Piani di Zona di cui alla Legge Quadro 328/2000 con risorse predefinite e certe.
Nei territori coincidenti con i Piani di Zona, l'Ufficio Scolastico Provinciale individuerà idonee strutture organizzative al fine di stabilizzare la gestione degli organici delle Scuole di ogni ordine e grado che fanno riferimento all'ambito territoriale.
L'Ufficio Scolastico Provinciale effettuerà:
- l'assegnazione del contingente degli insegnanti di sostegno al livello di zona della struttura organizzativa individuata;
- la valutazione delle richieste di assegnazione di docenti con competenze specifiche per particolari bisogni educativi speciali, avvale
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