Intesa PCM 20.03.2008
Le Regioni, gli enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e provinciali, le istituzioni scolastiche autonome, sulla base delle risorse annualmente disponibili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio stabiliti a legislazioni vigente, concertano le modalità tecniche per la gestione e la distribuzione delle risorse di personale e delle risorse materiali utili all'integrazione dell'alunna/o.
A livello locale, sulla base dei citati Piani di Zona e degli Accordi di Programma regionali, provinciali e territoriali, di cui alla legge n. 104/1992, sono individuati i livelli di concertazione tra istituzioni pubbliche per l'assegnazione delle risorse professionali e materiali di rispettiva competenza proposte e richieste contestualmente da parte delle istituzioni scolastiche interessate. II Gruppo di Lavoro di Istituto (GLH), di cui all'art. 15, comma 2, legge 104/92, presieduto dal Dirigente Scolastico, tenuto conto di tutti i PEI predisposti, sulla base del Piano di Zona (art. 19 legge n. 328/2000) formula le complessive proposte della propria istituzione scolastica concernenti tutte le risorse, professionali e materiali, necessarie alla migliore integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità del proprio istituto.
Le istituzioni scolastiche garantiscono l'adozione di ogni possibile flessibilità didattica ed organizzativa nell'ambiente scolastico per lo sviluppo di tutti i potenziali individuali degli alunni con disabilità, favorendo l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili all'interno delle istituzioni scolastiche stesse o su reti di scuole: insegnanti, collaboratori scolastici, operatori sociali messi a disposizione dagli Enti Locali, altre figure professionali e di volontari
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.