Intesa PCM 20.03.2008
2.1 - Individuazione della disabilità della persona (certificazione - diagnosi clinica) In base all'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si rilevano due ipotesi:
a) Persona la cui disabilità é già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vita
La documentazione e la certificazione formale contenente la diagnosi (ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità), già effettuata a cura dell'Unità Multidisciplinare del Servizio Specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del SSN, nelle diverse articolazioni locali, costituisce la base per l'attivazione del percorso specifico ai fini dell'inserimento scolastico e della definizione della diagnosi funzionale. Il Servizio dell'Azienda sanitaria che ë responsabile della realizzazione del progetto individualizzato, all'approssimarsi dell'età scolare, accompagna la famiglia nei suoi contatti con la scuola.
b) Persona che manifesta bisogni educativi speciali durante il percorso di istruzione
Su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il Servizio Specialistico dell'Infanzia e dell'Adolescenza del SSN avvia la valutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare. La scuola, su richiesta del Servizio Specialistico, redige una relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L' Unità Multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, redige la certificazione formale secondo le modalità di cui al precedente punto a). Tale certificazione è resa alla famiglia che la consegna alla scuola.
La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione del ciclo di studi della Scuola Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente motivate.
2.2 - Diagnosi F
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