Intesa PCM 20.03.2008
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti di cui alla presente intesa, tra di loro opportunamente coordinati, nelle forme e nei modi concordati attraverso accordi di programma regionali, provinciali e territoriali, accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali, con le modalità di seguito indicate. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona con disabilità e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.
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