D.P.C.M. 11.03.2008
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle duecento unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, il quale inserisce il comma 4-bis, all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che prevede che l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 dello stesso art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applica anche a procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità;
Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le modalità di reclutamento dei dirigenti, prevedendo che le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici debbono riservare al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione una percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nell
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