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D.P.C.M. 11.03.2008

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di Ministeri ed enti pubblici non economici. (G.U. 22.05.2008, n. 119)

Art. 1 -

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti, in particolare in materia di organici, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare, nel triennio 2008-2010, procedure di reclutamento per complessivi tremilacinquecentosettantacinque posti così come suddivisi tra le amministrazioni di cui alla citata tabella.

2. Nell'ambito del contingente di posti di cui alla ripetuta tabella, le Amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad avviare procedure selettive interne relative a progressioni verticali per un totale di duemilacentotrentacinque unità di personale.

3. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma 1 restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresì, essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.

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